AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Con la "Legge per il governo del territorio" (l.r. n. 12 del 2005) ed in particolare con il "titolo V - beni paesaggistici", anche in coerenza con il D.Lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è stata complessivamente disciplinata la materia attribuendo ai diversi Enti locali le funzioni amministrative. In particolare l'art. 80 della legge regionale, come sostituito dalla l.r. n. 38 del 2015 e successivamente modificato dalla l.r. n. 14 del 2016 e dalla l.r. n. 15 del 2017, attribuisce al Comune e alle Unioni di Comuni le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento ad esclusione di quelli attribuiti alla competenza della Regione, degli Enti Gestori dei Parchi della Provincia e della Comunità Montana.

Per l’espressione di provvedimenti paesaggistici sono vigenti alla data del 6 aprile 2017, due distinte procedure:

  • una, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (“procedura ordinaria”);

  • l'altra, originariamente prevista dal DPR 139 del 2010 è stata sostituita dalle nuove disposizioni stabilite dal DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (GU n. 68 del 22 marzo 2017), in vigore dal 6 aprile 2017, riguarda opere ed interventi di "lieve entità" soggetti alla cosiddetta "procedura semplificata".

Per il legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche, a qualunque procedura assoggettate (sia ordinaria che semplificata), è necessario, ai sensi dell'art. 81, comma 3 lettera a) della l.r. n. 12 del 2005, sia acquisito il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio di cui tutti gli Enti locali lombardi titolari di funzioni paesaggistiche debbono obbligatoriamente dotarsi.

Gli Enti locali lombardi, per poter esercitare le competenze loro attribuite dall'art. 80 della l.r. n.12 del 2005, hanno dovuto adeguarsi alle disposizioni dell’art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42 del 2004istituendo Commissioni per il Paesaggio locali e strutture tecniche differenziate (la valutazione paesaggistica deve essere separata dalla verifica edilizio-urbanistica). Per adempiere a tale obbligo notevole è stato l’impegno profuso dagli Enti locali (soprattutto i Comuni) e da Regione Lombardia che ha verificato tale “idoneità e fornito sostegno e consulenza affinché il maggior numero possibile di Enti locali potesse continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche.

Alla data del 1 agosto 2018 risultano idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche 1266 comuni (si avvalgono di 975 Commissioni Paesaggio costituite anche in forma associata/consorziata), 24 Unioni di comuni, 11 Province e la città metropolitana di Milano, 23 Parchi Regionali e 23 Comunità Montane.


La procedura “ordinaria” (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

L’entrata in vigore dal 1 gennaio 2010 delle nuove procedure ha comportato una riduzione della funzione degli Enti locali lombardi assegnando alle Soprintendenze, attraverso l’espressione di un parere vincolante, il ruolo di reali decisori nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica. Rispetto alla previgente procedura (stabilita dall’art. 159 del D. Lgs. n. 42 del 2004) risultano aumentati i tempi per il rilascio del provvedimento paesaggistico.Le competenze paesaggistiche possono essere esercitate solo da quegli enti che siano ritenuti “idonei”, in quanto adeguati alle disposizioni dell’art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42 del 2004: al 1° agosto 2018 risultano possedere tali requisiti oltre l’80% dei comuni lombardi (per i quali operano 975 Commissioni paesaggio istituite e nominate spesso in forma convenzionata o associata), tutte le province, gli enti gestori dei parchi, le comunità montane nonché 24 Unioni di comuni.E’ auspicabile che tali risultati possano contribuire, al di là della procedura che risulta obiettivamente appesantita e che non garantisce di per sé una migliore qualità del paesaggio, ad elevare la sensibilità e l’attenzione alla tutela del paesaggio da parte delle comunità locali, degli operatori e delle amministrazioni pubbliche.

Va segnalato che nel corso degli ultimi anni il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha subito molte variazioni e modifiche: si riporta in allegato il testo vigente dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Procedura “semplificata” (DPR 13 febbraio 2017, n. 31)

Con il DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (che abroga il previgente DPR 139/2010) sono introdotte sostanziali modifiche alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata e vengono ampliate le categorie di opere ed interventi per i quali non è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica.
Oltre alle disposizioni normative (20 articoli) con il DPR sono approvati gli allegati:
- A (31 interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica);
- B (42 tipologie di interventi di lieve entità assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata);
- C (facsimile istanza autorizzazione paesaggistica);
- D (relazione paesaggistica semplificata).

La nuova procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata (illustrata nello schema allegato) prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine tassativo di 60 giorni (art. 10). Sono stabiliti i tempi delle singole fasi e, rispetto al precedente DPR 139/2010, è prevista una contrazione dei tempi per l’istruttoria dell’ente locale (20 giorni anziché 30) e della Soprintendenza (20 giorni anziché 25); sono inoltre dettati tempi molto stretti (10 giorni) per comunicare al richiedente preavviso di diniego. Stabilisce (art. 4, comma 2) che, qualora nel provvedimento di tutela paesaggistica siano contenute specifiche prescrizioni e criteri di gestione, alcune categorie di interventi ed opere siano esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata. Sempre in questo caso il parere del Soprintendente non risulta vincolante (art. 11, comma 8). Per quanto riguarda Regione Lombardia risultano approvati 50 provvedimenti di tutela paesaggistica con specifiche prescrizioni e criteri di gestione. Infine, sulla base del combinato disposto dell'art. 11, comma 10 del DPR 31/2017 e dell'art. 81, comma 3, lettera a) della LR 12/2005, i procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata in Regione Lombardia continuano ad essere soggetti al parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio.