DETRAZIONI FISCALI
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
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I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i
seguenti.
Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Un privato non ha la possibilità di avere l'agevolazione fiscale per le spese relative se un immobile sul quale dovranno essere eseguiti i lavori è a destinazione commerciale. Ha invece diritto alla detrazione del 65% per risparmio energetico perché in questo caso non ci sono limitazioni in riferimento alla categoria catastale dell'immobile oggetto degli interventi.
IVA AGEVOLATA AL 10%
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni. Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10% Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di:
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
l’IVA sugli interventi edilizi trova una diversa applicazione a seconda che trattasi di interventi di manutenzione straordinaria ovvero di interventi di ristrutturazione.
Una prima diversità riguarda l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, la quale trova un ambito più ristretto per le manutenzioni straordinarie rispetto a quello previsto per le ristrutturazioni.
Nello specifico,
per le manutenzioni straordinarie l’aliquota IVA del 10% è applicabile:
soltanto agli interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, con esclusione di quelli realizzati su fabbricati a diversa destinazione (da assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22%);
soltanto in relazione alle prestazioni di servizi e non anche per la cessione dei beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi (da assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22%);
soltanto per le prestazioni di servizi rese in appalto e non anche per quelle rese in subappalto (da assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22%);
tenendo conto delle limitazioni all’importo assoggettabile all’aliquota IVA del 10% previste in caso di impiego dei “beni significativi” di cui al D.M. 29.12.1999.
Per le ristrutturazioni l’aliquota IVA del 10% è invece applicabile:
per gli interventi realizzati su ogni tipologia di fabbricato, qualunque sia la sua destinazione (quindi anche su quelli strumentali, quali capannoni, negozi, uffici, ecc.);
per la cessione dei beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi;
sia ai contratti di appalto che di subappalto aventi ad oggetto gli interventi.