E'stato approvato il DM 12 aprile 2019: modifiche al Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate
Modalità di utilizzo del Codice, per le attività rientranti nel suo campo di applicazione, dopo il
20 ottobre 2019:
DIRETTIVA SEVESO III (Decreto Legislativo 26 giugno 2015 N. 105)
Il 26 giugno 2015, con l’emanazione
del decreto legislativo n° 105, l’Italia ha recepito la direttiva
2012/18/UE (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n°
334/99, come modificato dal D.lgs. n° 238/2005), confermando
sostanzialmente l’impianto e, per quanto riguarda l’assetto delle
competenze, l’assegnazione al Ministero dell’interno delle funzioni
istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già
definiti come “articolo 8” ai sensi del decreto legislativo n° 334/99)
ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia
inferiore (già definiti come “articolo 6” ai sensi del medesimo decreto
legislativo).
E’ aggiornato l’elenco delle sostanze pericolose e delle relative
soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Con il
D.lgs. n° 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle
disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e completate tutte le
norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati
da A ad M). Si tratta in particolare della consistente decretazione
attuativa, già prevista dal D.lgs. n° 334/99, ma emanata solo
parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del
provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti
nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle
amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio “testo unico”
in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti
che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza
la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi.