Nuova normativa Sismica in Regione Lombardia - 10 aprile 2016

Il 10 aprile 2016 sono entrati in vigore i seguenti dettami normativi che disciplinano le procedure per la progettazione in relazione alla classificazione sismica del territorio regionale:

  • DGR 2129/2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia” ;

  • LR 33/2015 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”;

  • DGR 5001/2016 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica”.

I principali cambiamenti introdotti dalla normativa con particolare riferimento alla legge 33/2015 sono:

  • Trasferimento ai comuni delle funzioni regionali in materia di istruttoria, autorizzazione e controllo delle opere in zona sismica;

  • Distinzione tra la procedura amministrativa prevista per i lavori ricadenti in zona sismica 2 (autorizzazione) e prevista per gli interventi realizzati in zona sismica 3 e 4 (deposito);

  • Obbligo di presentazione da parte del committente o un suo delegato dell’istanza/deposito per via informatica, sul portale MUTA di Regione Lombardia http://www.muta.servizi.it/mutafe/html/index.jsp Tale sistema garantisce il deposito di tutta la documentazione prevista dalla normativa.

  • Verifica della congruità tra il progetto architettonico, quello strutturale, la relazione geologica, la relazione geotecnica e le norme di attuazione del PGT attraverso il sistema delle dichiarazioni asseverate.

I nuovi regolamenti vanno applicati alle tipologie di opere sotto elencate, e non sono vincolati in alcun modo alla tipologia del titolo abilitativo, si applicano sempre in ogni caso per SCIA, CIL, CILA o PDC.

  • Nuove costruzioni;

  • Costruzioni edilizie esistenti ove siano previsti interventi di adeguamento sismico;

  • Sistemi geotecnici (fondazioni, opere di sostegno, ecc.) ove sono previsti interventi di nuova costruzione, adeguamento sismico, miglioramento sismico o riparazione locale.

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COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

L'intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 e Deliberazione della Giunta Regionale 11/07/2014, n. 10/2129):

  • zona 1 - livello di pericolosità alto

  • zona 2 - livello di pericolosità medio

  • zona 3 - livello di pericolosità basso

  • zona 4 - livello di pericolosità molto basso.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti alla disciplina prevista dalla Legge Regionale 12/10/2015, n. 33, in particolare:

  • in zona 2 (alta sismicità): obbligo dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori

  • in zona 3 e in zona 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori e della certificazione per interventi di sopraelevazione.

Anche le varianti influenti sulla struttura con modifiche che rendono l’opera strutturalmente diversa dall'originale, o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa, sono soggette agli stessi adempimenti.

Opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica

La denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica può essere presentata autonomamente rispetto alla documentazione per costruzioni in zona sismica, oppure, può essere sostituita dal deposito ai fini sismici se quest’ultimo ha i contenuti previsti dall'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 ed è firmato anche dal costruttore.

Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza:

Trasmissione delle istanze di autorizzazione sismica e del deposito sismico

Regione Lombardia ha approvato e pubblicato una modulistica unificata per la trasmissione della documentazione per costruzioni in zona sismica (Deliberazione della Giunta Regionale 30/03/2016, n. 10/5001).

Dal 4 novembre 2017 la compilazione della modulistica deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio predisposto all’interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile al sito web www.muta.servizirl.it (Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa 03/05/2016, n. 3809 e Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa 27/04/2017, n. 4733).

Comunicazione di fine lavori

Deposito della relazione a strutture ultimate

Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne deve dare comunicazione allo sportello unico ed al collaudatore che provvede al collaudo statico.

Quando sono interessate strutture in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica, il direttore dei lavori deve depositare la relazione a strutture ultimate entro 60 giorni dalla fine dei lavori (articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380). 

Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori, il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dall'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.

Deposito del certificato di collaudo

Tutte le opere soggette a deposito o autorizzazione ai fini sismici, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale utilizzato devono essere sottoposte a collaudo statico (articolo 9 della Legge Regionale 12/10/2015, n. 33). 

Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dall'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell' attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell'opera e che è iscritto all'Albo da almeno dieci anni. Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest'ultimo è obbligato a chiedere all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.

In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

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NTC 2018 (nuove norme tecniche sulle costruzioni)

Il decreto ministeriale sulle nuove Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC) è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 42 il 20 febbraio 2018 - Suppl. Ordinario n. 8 con entrata in vigore dal 22 marzo 2018. Le Norme tecniche per le costruzioni sono infatti composte da due parti: decreto e circolare.

PUBBLICATO il Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 IL DECRETO 17 GENNAIO 2018 (Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni N.T.C. 2018) >>

che sostituisce le precedenti N.T.C. 2008 (D.M. 14 gennaio 2008)


PUBBLICATO il Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 11 febbraio 2019 la CIRCOLARE APPLICATIVA DELLE N.T.C. 2018 >>

che sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2 febbraio 2009.


Approfondimenti >>

Approfondimento sui cambiamenti più significativi >>


Laboratori prove dei materiali da costruzione

ACCIAI PER USO STRUTTURALE

Barre di acciaio ad aderenza migliorata (DM 14/09/05 p.to 11.3.2.10.4)
N. 3 spezzoni, marcati, di lunghezza 1,2 m, di uno stesso diametro scelto, per ciascun lotto e per ciascun stabilimento di provenienza.
E’ necessario verificare che le barre riportino il marchio identificativo della ferriera di produzione, dato da indicare nella domanda unitamente al riferimento del documento di trasporto. Qualora lo spezzone sia privo del marchio, oppure il marchio non rientri tra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, il certificato non può assumere valenza ai sensi del presente decreto.

Nell'immagine sottostante si propone il marchio di laminazione relativa ad un acciaio B450C


AcciaioJPG


CALCESTRUZZI PER USO STRUTTUALE


Numero di cubetti di calcestruzzo da sottoporre a prova (rif. DM 4/09/2005 punto 11.2.5) Effettuare i calcoli separatamente per ogni miscela omogeneadi calcestruzzo.


Controllo tipo A
− EDIFICI CON MENO DI 100 mc di MISCELA OMOGENEA:
n. 3 prelievi (6 cubetti di calcestruzzo)
− EDIFICI CON PIU’ DI 100 e MENO DI 300 mc di MISCELA OMOGENEA:
come al punto precedente (controllo tipo A), cioè tre prelievi di 2 provini. ciascuno dei quali su un massimo di 100 mc. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato un prelievo; quindi il numero totale di prelievi sarà almeno pari al numero di giorni in cui sono stati effettuati i getti.
− PER EDIFICI DA 300 A 1500 mc di MISCELA OMOGENEA:
un controllo tipo A ogni 300 mc max di miscela (ad esempio per 700 mc vanno effettuati 3 controlli tipo A ovvero 3x6 cubetti)

Controllo tipo B (controllo di tipo statistico)
− EDIFICI CON PIÙ DI 1500 mc di MISCELA OMOGENEA
n. 15 prelievi (30 cubetti) sui 1500 mc, con almeno un prelievo (2 cubetti) per ogni giorno di getto.




PREDIMENSIONAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO